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Al fine di utilizzare le opzioni della cessione del credito e
dello sconto in fattura previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020
(Decreto Rilancio), il Decreto Legge 29 marzo 2024,
n. 39
, in corso di conversione, prevede, al comma 5 dell’art.
1, che alla data del 30 marzo 2024 sia stata sostenuta la spesa,
documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Sconto in fattura e cessione del credito: le criticità per i
lavori avviati

La norma lascia ampi margini di interpretazione che, a causa
della decisa azione governativa di eliminare qualsiasi forma di
utilizzo di moneta virtuale, obbliga ad un atteggiamento di estrema
cautela.

Il primo caso trattato è molto frequente e riguarda l’utilizzo
di diversi bonus per lo stesso cantiere in virtù dell’impossibilità
di utilizzare lo stesso bonus per delle lavorazioni che sono
escluse da quello più conveniente. Ad esempio, nell’ambito del
Superbonus, i tecnici hanno dovuto contabilizzare separatamente la
sostituzione di infissi interni o la sostituzione dei sanitari
dalla sostituzione dell’impianto termico a pavimento. Oppure, più
semplicemente, in un condominio in cui si sono svolti interventi di
superbonus sono stati effettuati anche interventi per rifare la
pavimentazione del cortile che erano oggetto di diversa
agevolazione.

In questi casi, sia se gli interventi fuori superbonus prevedano
la presentazione di una CILAS sia se questi interventi sono in
edilizia libera, sorge un dubbio amletico: ai sensi del comma 5
sopra citato, le due tipologie di interventi (superbonus e bonus
casa) viaggiano separatamente o possono essere globalmente
considerati come unico intervento? In altri termini: il pagamento
di una fattura superbonus effettuato dal committente ante 30 marzo
2024, è ammesso come condizione indispensabile per poter utilizzare
le opzioni anche per le spese sostenute per il bonus casa dopo
quella data?

D’istinto e con un ragionamento prettamente teorico sembrerebbe
di no. In questi casi, i due bonus sono regolati da leggi diverse
che prevedono scadenze, aliquote e tipologie di intervento
completamente diverse. Pertanto, basandosi su questa logica, se il
pagamento di una fattura emessa anche prima del 29 marzo 2024 venga
saldata ad aprile 2024, il credito detraibile relativo a quella
spesa potrà essere solo portato in detrazione nella dichiarazione
dei redditi.

Dalla teoria alla pratica

Ma la pratica è un’altra cosa. Quando si realizzano degli
interventi in un appartamento o in un condominio, la teoria non ha
modo di farsi spazio tra i rifiuti inerti e i cronoprogrammi delle
imprese edili. Se occorre fare un impianto a pavimento, non si
potranno lasciare i sanitari e gli infissi interni al loro posto
solo perché riguardano bonus fiscali con percentuali diverse.

Ma se da un punto di vista pratico non ci sono modi per
effettuare le lavorazioni in modo separato, dal punto di vista
documentale qualcosa si può fare. Le imprese più attente hanno
l’abitudine di distinguere chiaramente sulle fatture emesse la
descrizione degli interventi in modo da separare tutte le voci in
base al tipo di bonus applicabile. Ad esempio, nell’intervento di
sostituzione dell’impianto di riscaldamento, per il locale dove è
ubicato il bagno occorre distinguere le voci di manodopera che
riguardano lo svellimento del pavimento da quello dei sanitari,
come anche il costo dei pavimenti da quello dei sanitari. Anche le
voci riguardanti le spese tecniche devono essere separate in base
alla tipologia di intervento. Una precauzione che, alla luce delle
nuove disposizioni, tutti avrebbero adottato.

Pertanto, se la fattura pagata riporta solo ed esclusivamente
interventi di superbonus, nulla potrà essere fatto per “salvare”
dal blocco delle cessioni le spese non pagate per altri bonus.

Invece, nel caso in cui ci siano delle spese inerenti altri
bonus e non sia stata fatta la distinzione in fattura, essendo
preclusa l’emissione di una nota di variazione ex art. 26 del
D.P.R. 633/72, è ammessa l’integrazione dell’originaria fattura con
un separato documento extra fiscale (risposta ad interpello
581/2022), al solo fine di documentare la corretta descrizione
delle lavorazioni, utile anche allo stesso contribuente qualora
venisse chiamato dall’Amministrazione Finanziaria per la
dimostrazione delle spese sostenute. Ovviamente, se la fattura è
già stata scontata o il credito è stato ceduto con l’applicazione
del 110/90/70 per cento su tutto l’importo, questa soluzione non è
più attuabile e, peraltro, soggetta a recupero da parte
dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la lettura attenta della
descrizione delle fatture porti alla conclusione che non tutte le
lavorazioni erano attribuibili al superbonus.

Le interpretazioni dottrinali

Ma questo sarebbe solo il primo passo, perché poi occorre che
quella fattura sia pagata alla data del 29 marzo 2024. Qui si
aprono le porte a interpretazioni dottrinali che porterebbero
lontano dal presente contributo. Tuttavia, i casi da evidenziare
sono principalmente due:

  1. pagamento della fattura, per il totale o in acconto, prima del
    30 marzo 2024;
  2. pagamento della fattura dopo il 29 marzo 2024.

Nel primo caso non ci sono dubbi sull’applicazione delle opzioni
per entrambe le fattispecie superbonus e bonus casa: la fattura che
indica separatamente le spese di efficientamento energetico e/o
adeguamento rischio sismico di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 da
quelle di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, dimostra che il pagamento di queste
ultime è stato effettuato.

Nel secondo caso, pur in presenza di separata attribuzione delle
spese alle due tipologie di bonus, non sarà consentito l’utilizzo
delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura. E ciò
vale sia per il bonus casa sia per il superbonus qualora la fattura
pagata è la prima in assoluto.

Per concludere il contributo su questo aspetto, a parere di chi
scrive, il pagamento richiesto dalla norma dovrebbe coerentemente
riferirsi all’intervento complessivo, laddove nello stesso cantiere
si utilizzano contemporaneamente più bonus per interventi diversi
(superbonus, bonus casa, bonus facciate) pur in presenza di titoli
abilitativi diversi. Si potrebbe assimilare la fattispecie a quella
che si verificò con l’autocertificazione del 30% dei lavori
realizzati al 30 settembre 2022 affinché i possessori delle
unifamiliari potessero fruire del 110% fino al 31 dicembre 2023, in
cui potevano partecipare al calcolo tutti gli interventi in corso e
addirittura quelli in accollo del committente. Fare distinzioni in
base al titolo edilizio Cilas e Cila, rappresenterebbe un’iniquità
a confronto di chi ha demolito e ricostruito un fabbricato con un
PdC o una Scia alternativa al PdC e ha fatto anche interventi
rientranti nel bonus casa con lo stesso titolo abilitativo.

Lavori già effettuati: e le prestazioni professionali?

Il secondo caso trattato riguarda il termine “lavori già
effettuati” previsto dal comma 5 dell’art. 1 D.L. 39/2024. Molti
committenti si chiedono se per “lavori” si intendano anche le
prestazioni professionali, il pagamento degli oneri comunali e, in
generale, qualsiasi pagamento tracciato ai sensi di legge.

In mancanza di chiarimenti ufficiali, occorre risalire al senso
etimologico del termine. In senso lato, per “lavoro” si intende
qualsiasi esplicazione di energia (umana, animale, meccanica)
volta a un fine determinato e, più comunemente, l’applicazione
delle facoltà fisiche e intellettuali dell’uomo rivolta
direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una
ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale
o generale
(fonte: Treccani). Se ci limitassimo a questa
interpretazione semantica, non ci sarebbero dubbi nel considerare
anche le fatture pagate ai professionisti per le attività
propedeutiche agli interventi o svolte nel corso della prima fase
della realizzazione degli stessi come documenti sufficienti per
dimostrare il pagamento ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del D.L.
39/2024.

Questa interpretazione è anche supportata dall’art. 5 del
Decreto Requisiti, secondo cui le spese professionali rientrano tra
le spese ammesse alle agevolazioni e, pertanto, si sommano
inevitabilmente alle spese per le opere edili propriamente dette e
sono con esse cumulativamente asseverate e comunicate all’Enea.

Inoltre, poiché l’asseverazione che si compila sul Portale ENEA
fa riferimento alla spesa complessivamente sostenuta, comprensiva
di tutte, anche quelle tecniche, molte volte, si è assistito ad
asseverazioni in cui alcuni interventi erano rappresentati dalla
realizzazione, anche parziale, di opere, mentre altri interventi
riportavano solo quote di spese tecniche. In questi casi, lo Stato
di Avanzamento Lavori era rappresentato, per alcuni interventi,
solo dalle spese tecniche.

Ancora, se il legislatore avesse voluto riferirsi al pagamento
delle sole “opere edili” realizzate, a maggior ragione avrebbe
utilizzato questo termine e non il termine generico lavori.

Sembra, però, e non trovando altra motivazione, che il
legislatore abbia voluto utilizzare il termine “lavoro” come
sinonimo di opera edile e non come “esplicazione di energia”,
prendendo spunto dall’utilizzo del termine comunemente usato nel
linguaggio comune. Quante volte abbiamo sentito in un cantiere
frasi come “i lavori sono cominciati”, “i lavori proseguono”, “i
lavori di scavo sono stati interrotti”, “il Direttore dei Lavori li
ha sospesi”?

Se fosse così, l’eventuale recupero di imposte indebitamente
oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura a causa
dell’inosservanza del comma 5, art. 1, D.L. 39/2024 darebbe ampio
margine di contestazione e riempirebbe inevitabilmente le
cancellerie dei tribunali.

In qualunque caso, una correzione del termine in corso di
conversione in legge del decreto, non farebbe che evidenziare
l’incongruità della norma rispetto a tutta la normativa esistente
sui bonus edilizi e rappresenterebbe l’unico caso nel panorama
legislativo italiano in cui le spese tecniche sono formalmente
insignificanti.

A cura di Dott. Luciano
Ficarelli

Dottore Commercialista
www.professionistiintegrati.net
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità



 

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